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Rimborso IVA Estera Comunitaria

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Rimborso IVA estera

LEGISLAZIONE

Le imprese e professionisti che sostengono costi all’ estero nella comunità europea (UE) possono recuperare l’IVA pagata  ai fornitori esteri, mediante la procedura
del “rimborso IVA ai non residenti” prevista dalla normativa europea. La precedente Direttiva in materia (n.1072 del 06/12/1979 – 8°) è stata abrogata e sostituita dalla nuova Direttiva (2008/9/CE del 12/02/2008) che è in vigore dal 01-01-2010.

La principale novità nella procedura della presentazione delle domande di rimborso è l’invio telematico delle istanze e le nuove modalità previste per la codifica dei costi e la documentazione da allegare.

Ogni paese della UE (27) ha recepito la Direttiva 2008/9/CE ed adottato un proprio regolamento attuativo, sia per le procedure informatiche da utilizzare, sia per la legislazione fiscale vigente.

Oltre ai paesi aderenti alla UE, è possibile recuperare l’Iva pagata anche in paesi convenzionati con accordi reciprocità: attualmente Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco. Per questi paesi rimane in vigore la precedente procedura , con presentazione cartacea delle domande.

ESEMPIO

Un esempio di rimborso IVA su tipologie di costi sostenuti da una azienda per la partecipazione a manifestazione fieristica in Germania (Iva 19 %), ricordando che la richiesta di rimborso trasforma un costo aziendale in un credito e liquidità a breve termine:

Area ed allestimento

euro

6.000

19%

1.140

Servizi - cataloghi - pubblicità

euro

1.500

19%

285

Hotel

euro

1.000

19%

190

Ristoranti

euro

800

19%

152

Taxi - parcheggi - bar

euro

300

19%

57

Carburante viaggio

euro

140

19%

26

Totale IVA recuperabile

euro

9.740

19%

1.850

REQUISITI

Possono chiedere il rimborso con la procedura prevista dalla Direttiva 2008/9/CE tutte le imprese o professionisti che nel periodo di riferimento della domanda di rimborso:

- NON hanno nello stato estero interessato né una sede della propria attività, né stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale

- NON hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato interessato, eccezione per:

a) servizi di trasporto e di servizi ad esso accessori, esenti
b) cessioni di beni e prestazione di servizi con addebito Iva in capo al debitore iva

Le cessioni comunitarie non sono da considerarsi "operazioni attive IVA" nel paese estero.

- Tutte le spese oggetto di applicazione dell’ IVA per cui si chiede a rimborso devono essere state sostenute per fini commerciali aziendali e non per uso privato

- Le ditte hanno diritto al rimborso IVA comunitaria in proporzione alla deducibilità IVA vigente nel paese ove sono stabilite (particolare riferimento a categorie che effettuano deduzioni iva forfettaria o pro-rata)

- L’ IVA esposta sulle fatture deve essere pagata

PROCEDURA

Le domande di rimborso vengono inoltrate in via telematica.

Successivamente all’inoltro della domanda i ministeri esteri possono chiedere alle ditte l’esibizione dei documenti fiscali originali od altra documentazione aziendale (contratti, copie verbali, visure, spiegazioni, coordinate bancarie, ecc.) sempre nella lingua estera ufficiale vigente nel paese interessato.

I rimborsi IVA vengono effettuati direttamente dai ministeri esteri (in Euro o valuta estera vigenti nel paese).

Eventuali ricorsi devono essere sempre presentati direttamente ai ministeri esteri secondo le modalità e la lingua ufficiale vigente.

SCADENZE

A partire dal 01-01-2010 la scadenza annuale per la presentazione delle domande di rimborso IVA è il 30 settembre dell’ anno successivo al periodo oggetto della richiesta.

Per l’anno di rimborso 2011 è il 30/09/2012.

Per i paesi con accordi (Svizzera, Principato di Monaco, Norvegia):

la scadenza per la presentazione delle domande 2011 è il 30/06/2012.

Le domande di rimborso iva possono essere presentate anche periodicamente durante l’anno di rimborso, per periodi NON inferiori ad un trimestre.

Possono essere presentare fino a 4 domande annuali. I limiti per la presentazione delle domande di rimborso attualmente sono così determinati:

domanda annuale

importo minimo € 50,00

periodiche durante l'anno

importo minimo € 400,00

MODALITA' SERVIZIO CNA SERVIZIO ESTERO

CNA Servizio Estero S.r.l. offre la propria consulenza, valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi delle imprese interessate e la deducibilità IVA sulle spese sostenute e vi assiste nella preparazione, presentazione e gestione delle domande di rimborso, seguendone l’iter amministrativo fino all’incasso dell’iva rimborsata.

Per esigenze operative le richieste ed i documenti per l'anno 2011 dovranno pervenirci inderogabilmente entro il 15-07-2012  per i paesi aderenti Unione Europea;

entro il 31-05-2011 per Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco

DOCUMENTI RICHIESTI

  • lettera incarico ed autorizzazione trattamento dati (privacy) a CNA Servizio Estero
  • giustificativi fiscali regolarmente intestati (fatture e ricevute a secondo dei paesi)
  • fotocopia disposizione di pagamento ( ove richiesto)
  • fotocopia carta identità del legale rappresentante
  • deleghe di rappresentanza

CNA Servizio Estero vi fornirà l’ elenco personalizzato dei documenti necessari alla vostra domanda di rimborso.

TARIFFE E CONDIZIONI

La commissione CNA Servizio Estero S.r.l. viene applicata sull’ammontare dell’Iva accettata e liquidata dal ministero estero competente, senza addebito di spese fisse o apertura pratica.

Commissione 10 % con un minimo di:

  • euro 100,00 per i paesi aderenti a UE, Norvegia e Principato di Monaco
  • euro 140,00 per Ungheria, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca

Svizzera:

per questo paese, che segue un iter specifico, occorre obbligatoriamente utilizzare un rappresentante fiscale. La tariffa è la seguente:

  • commissione del 12 % con spese apertura pratica euro 180.00

Agevolazioni o specifici accordi sono analizzati con le singole ditte in base a volumi IVA, complessità delle domande e documentazioni.

 

Settore autotrasporto merci

Saranno concordate condizioni specifiche e tariffario su richiesta dei singoli autotrasportatori e delle eventuali forme associate (consorzi, associazioni, ecc.)

 

CONTATTI

Per ogni informazione potete contattare:

Simona Iotti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. tel.: (0039) 0522 1547058

Nadia Ahmar: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. tel.: (0039) 0522 1547057

fax: 0522 792829