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Rimborso IVA estera | Stampa |

LEGISLAZIONE

Le imprese e professionisti che sostengono costi all’ estero nella comunità europea (UE) possono recuperare l’ IVA versata ai fornitori esteri, mediante la procedura del “rimborso IVA ai non residenti”  prevista dalla normativa europea. La precedente Direttiva in materia (n.1072 del 06/12/1979 – 8°) è stata abrogata e sostituita dalla  nuova Direttiva (2008/9/CE del 12/02/2008) che è in vigore dal 01-01-2010.  La nuova normativa europea studiata anche per favorire maggiori controlli amministrativi a livello europeo e combattere le frodi fiscali,  prevede l’ utilizzo di  procedure elettroniche in linea con i sistemi informatici comunicativi moderni.  La nuova normativa mantiene validi i principi di accessibilità a questa procedura, che rimangono invariati (requisiti soggettivi della ditta e requisiti oggettivi riferiti all’ IVA da recuperare ), aggiornando le procedure di inoltro delle domande e l’ iter burocratico.

A fianco della normativa europea che prevede una procedura standard, occorre valutare la legislazione vigente nei singoli stati europei; la deducibilità fiscale dei costi varia infatti da paese a paese.

Ad oggi manca un regolamento attuativo italiano e chiarimenti dell' Agenzia Entrate sulle procedure di inoltro delle domande di rimborso ed anche il "portale elettronico" previsto dalla nuova Direttiva.

ESEMPIO: Diamo un esempio di rimborso IVA su tipologie di costi sostenuti da una azienda per la partecipazione a manifestazione fieristica in Germania ( Iva 19 %), ricordando che la richiesta di rimborso trasforma un costo aziendale in un credito e liquidità a breve termine: :  
• area ed allestimento euro 6.000 19% 1.140
• servizi - cataloghi - pubblicità euro 1.500 19% 285
• hotel euro 1.000 19% 190
• ristoranti euro 800 19% 152
• taxi - parcheggi - bar euro 300 19% 57
• carburante viaggio euro 140 19% 26
• totale IVA recuperabile euro 9.740 19% 1.850


 

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono chiedere il rimborso con la procedura prevista dalla Direttiva 2008/9/CE tutte le imprese o professionisti che nel periodo di riferimento della domanda di rimborso:

1)     NON avevano nello stato interessato né una sede della propria attività, né stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale

2)     NON hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato interessato, eccezione per:


                       a) servizi di trasporto e di servizi ad esso accessori, esenti
                      b) cessioni di beni e prestazione di servizi  con addebito Iva in capo al debitore iva  

!!!: Le cessioni comunitarie non sono da considerarsi "operazioni attive IVA" nel paese estero. 3)     Tutte le spese oggetto di applicazione dell’ IVA che si chiede a rimborso devono essere state sostenute per fini commerciali aziendali o non per uso privato 4)     Le ditte hanno diritto al rimborso IVA comunitaria in proporzione alla deducibilità IVA vigente nel  paese ove sono stabilite ( particolare riferimento a categorie che effettuano deduzioni iva forfettaria o pro-rata ) 

REQUISITI OGGETTIVI

·       L'iva richiesta a rimborso deve essere detraibile nel Paese interessato

Nella tabella sottostante sono indicati i paesi aderenti all'UE, ed a titolo esemplificativo, alcuni costi per i quali è previsto il rimborso e le relative percentuali IVA vigenti nel paese.
Paese IVA Albergo Ristoranti
/Pasti
nolo auto Benzina Gasolio Taxi Compensi
professionali
Mostre-Fiere-
Convegni
Corsi di formazione Garanzie

Austria

MWST 10* 10-20     20* 10 20 20 20 20

Belgio

BTW 6*   21* 21 21* 6 21 21 21 21

Bulgaria

IVA 20 20 20       20 20 20 20

Cipro

FPA 8 8 15 15 15 8 15 15 15 15

Danimarca

MOMS 25* 25* 25* 25 25   25 25 25 25

Estonia

KM 5-20   20* 20 20* 20 20 20 20 20

Finlandia

ALV 8   22 22 22 8 22 22 22  

Francia

TVA 5,5* 19,6*     19,6*   19,6 19,6 19,6 19,6

Germania

MWST 19 7-19 19 19 19 7-19 19 19 19 19

Grecia

ФПА       19* 19   19 19 19 19

Irlanda

VAT       0 21*   21 21 21 21

Islanda

VSK 14     24,5 24,5*   24,5 24,5 24,5 24,5

Italia

IVA       0 20*   20 20 20 20

Lettonia

PVN 5   21 21 21 21 21 21 21 21

Lituania

PVM 5     21 21   21 21 21 21

Lussemburgo

TVA 3 3 15 15 15 3 15 15 15 15

Malta

VAT 5 18 18* 18 18* 18 18 18 18 18

Monaco

TVA 5,5* 19,6     19,6*   19,6 19,6 19,6 19,6

Norvegia

MVA 8 8 8   25 8 25 25 0 0

Olanda

BTW 6   19* 19 19 6 19 19 19 19

Polonia

VAT         22* 7 22-7 22 22 * 22

Portogallo

IVA 5* 12* 5* 20* 20 5* 20 20 20 21

Repubblic.Ceca

DPH 5-19 *   19* 19 19* 19 19 19 19 19

Romania

TVA 9 *     19 19   19 19 19 19

Slovacchia

DPH 19   19   19* 19 19 19 19 19

Slovenia

DDV       20 20   20 20 20 20

Spagna

IVA 7-16 7* 16* 16 16* 7 16 7-16 16 16

Svezia

MOMS 12* 25* 25 25 25 6 25 25 25 25

Svizzera

MWST 3,6 7,6*   7,6 7,6* 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

RegnoUnito

VAT 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50   17.50 17.50 17.50 17.50

Ungheria

AFA 25   25 25 25   25 25 25 25
                       

* soggetto a limitazioni
 

PROCEDURA  

 

Le domande di rimborso vengono inoltrate in via telematica ai competenti ministeri esteri attraverso l’ intermediazione dell’ Agenzia delle Entrate italiana ( portale).  Entro 4 mesi dall’ inoltro i ministeri esteri competenti devono esprimersi in merito in prima istanza.

Successivamente all’ inoltro della domanda,  i rapporti tra richiedente e ministeri esteri rimangono diretti ed è facoltà di quest’ultimi di richiedere alle ditte l’ esibizione dei documenti oggetto della richiesta ( fatture e ricevute, copie dei pagamenti  sia in fotocopia , sia in originale)  od altra documentazione aziendale ( contratti, copie verbali, visure, spiegazioni, coordinate bancarie, ecc.) sempre nella lingua estera ufficiale vigente nel paese interessato.

I rimborsi IVA vengono effettuati direttamente dai ministeri esteri ( in Euro o valuta estera vigenti nel paese ) alle ditte richiedenti od a loro delegato.

Eventuali ricorsi vengono sempre presentati direttamente ai ministeri esteri secondo le modalità e la lingua ufficiale vigente nei singoli paesi comunitari.  

 

SCADENZE

A partire dal 01-01-2010 la scadenza annuale per la presentazione delle domande di rimborso IVA come proposta dalla nuova Direttiva UE per i paesi aderenti è il 30 settembre dell’ anno successivo al periodo di rimborso. Per l’ anno di rimborso 2009 sarà il 30/09/2010.  

Tuttavia le domande di rimborso iva possono essere presentate anche periodicamente durante l’ anno di rimborso, per periodi NON inferiori ad un trimestre ( ART..17 d.2008/9/CE) .

Si possono pertanto presentare fino a 4 domande annuali, senza aggravi di costi. I limiti per la presentazione delle domande di rimborso attualmente sono così determinati:  
• domanda annuale importo minimo                 €    40.00
• periodiche durante l'anno importo minimo                 €   400,00

 

 

Per i paesi con accordi bilaterali (Svizzera, Principato di Monaco, Norvegia) la procedura resta invariata rispetto agli anni precedenti, e la scadenza per la presentazione delle domande è il 30/06/2010.

 

MODALITA'  SERVIZIO CNA SERVIZIO ESTERO

La procedura di richiesta di rimborso IVA estera è disciplinata da normativa europea e da specifici regolamenti dei singoli Stati membri UE. CNA Servizio Estero srl offre la propria consulenza , valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi delle imprese interessate e la deducibilità IVA sulle spese sostenute e vi  assiste  nella preparazione , presentazione e gestione delle domande di rimborso , seguendone l’ iter amministrativo fino all’incasso dell’ iva rimborsata.
Per esigenze operative e  per assicuravi una consulenza preventiva  le richieste ed i documenti per l'anno 2009  dovranno pervenirci preferibilmente entro il   
      30-06-2010
(per Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco il 31/05/2010)

DOCUMENTI  

Per la preparazione delle domande secondo i requisiti previsti dall’ attuale normativa europea , nonché per fare fronte a successive richieste dei ministeri esteri i documenti base da inoltrare alla nostra sede sono:

 

  • lettera incarico ed autorizzazione trattamento dati (privacy) CNA Servizio Estero
  • giustificativi fiscali originali regolarmente emessi ( fatture e ricevute a secondo dei paesi che vi saranno rese al termine dell’ iter burocratico)
  • fotocopia ultimo attestato-certificato iva aziendale ( con i dati fiscali aggiornati)
  • fotocopia carta identità del legale rappresentante
  • delega di rappresentanza

CNA Servizio Estero vi fornirà l’ elenco personalizzato dei documenti necessari alla vostra domanda di rimborso. 

 

TARIFFE E CONDIZIONI

La commissione CNA Servizio Estero srl viene applicata sull’ ammontare dell’ Iva rimborsata, senza addebito di spese fisse o apertura pratica.

 

  • Commissione  8 %  minimo euro      60,00  Tariffa valida per i paesi aderenti a UE,   tranne:·       
  • Commissione  9 %  minimo euro    100,00  per  Ungheria, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca 

 

Per la sola Svizzera ( procedura diversa con obbligo di rappresentante fiscale) le tariffe sono: commissione 10 % sull’ iva rimborsata . quota fissa rimborso spese 180.00 €. 

Agevolazioni o specifici accordi sono analizzati con le singole ditte in base a volumi IVA, complessità delle domande e documentazioni.

 

 

CONTATTI:

Simona Iotti : Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo  

Nadia Ahmar: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo  

tel. 0039 0522 792813 – fax. 0039 0522 792829

Indirizzo consegna documenti:

CNA Servizio Estero s.r.l.

Uff. rimborsi IVA estera

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42124 Reggio Emilia (RE) ITALIA

                                                                            

 

 
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